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Contributi fino a 83 euro per metro quadro di superficie utile fino ad un massimo di 5000 euro in caso di fabbisogno energetico migliorato del 30% (Classe B), ed in misura pari a 116 euro per metro quadro di superficie utile fino ad un massimo di 7000 euro in caso di fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A)
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... e pratica di detrazione 55%

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 incremento fonti rinnovabili in edilizia Riduci

Dal 31.5.2012 entreranno in vigore gli obblighi del Decreto Legge 3.3,2011 n. 28 che promuove l'uso delle energie rinnovabili.
Il nuovo decreto recepisce la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo sull'impiego delle fonti rinnovabili, stabilendo le percentuali minime del loro impiego in relazione al fabbisogno termico totale degli edifici, cioè al fabbisogno richiesto per la loro climatizzazione, invernale ed estiva, e per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria).
Con energie rinnovabili, finora si doveva coprire solo il 50% del fabbisogno termico annuo richiesto per la produzione di ACS. Con il nuovo decreto, invece, si dovrà, fin dalla sua entrata in vigore, coprire il 20% del fabbisogno termico totale e poi, nel 2017, il 50%.


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 certificazione energetica obbligatoria sugli annunci Riduci

Dal 1° gennaio 2012 sono scattati nuovi obbligo in merito alla prestazione energetica degli edifici previsti a livello nazionale (escluse regione Lombardia ed Emilia Romagna)
Il D.Lgs. n. 28 di marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l’ art.13 ha introdotto importanti modifiche all’articolo n.6 del D.Lgs. 192/05 in merito alla certificazione energetica degli edifici, aggiungendo i commi :
"Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certifi cazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica."
“ Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”
Il Decreto stabilisce quindi che tutti gli annunci commerciali di vendita, dall’ editoria, alla tabellonistica fino ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita; sarà quindi necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati in esso contenuti negli annunci pubblicati.
L'indice da riportare è quello di prestazione energetica GLOBALE, lo si evince dalla definizione che il D.Lgs.192/05 fornisce nell'allegato A alla voce "indice di prestazione energetica".
Non è ammessa l'autocertificazione in classe G di qualità scadente dell'involucro in quanto non riporta il valore in KWh/mq anno.


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 Detrazioni 55% proroga 2012 Riduci

Firmato il testo definitivo della Manovra Finanziaria: proroga del 55% fino al 31 dicembre 2012.

Finalmente confermate le detrazioni fiscali del 55%, dopo un susseguirsi di voci che le vedevano escluse dalla manovra, oggi il Presidente della Repubblica ha firmato il testo definitivo.
“4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.”

(fonte Fresia Alluminio)


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 efficienza energetica nell'edilizia è la nuova fonte di energia Riduci

Dal seminario internazionale organizzato il 14 marzo 2011 dal Comitato Termotecnico Italiano con il patrocinio di UNI è emerso che l'efficienza energetica nell'edilizia è la nuova fonte di energia per l'Europa. L'incontro ha visto convergere oltre un centinaio di partecipanti che hanno potuto ascoltare dai massimi esperti italiani ed europei lo stato dell'applicazione della direttiva sul risparmio energetico degli edifici nei diversi paesi dell'Unione e nelle differenti regioni italiane.

 

 

 

La nuova direttiva europea apre nuovi fronti sul risparmio energetico, puntando a una visione complessiva che comprende edifici nuovi ed esistenti.

Le politiche fin qui attuate nel nostro paese hanno dato ad oggi risultati importanti, a partire dalla normativa 11300 considerata una delle migliori a livello europeo. Anche i dati Enea sembrerebbero dimostrare una diminuzione della bolletta energetica nazionale, considerato che quasi un terzo dell'energia consumata nel nostro paese è relativo ai consumi degli edifici.

Il Patrimonio edilizio italiano ha però un urgente bisogno di riqualificazione, tenendo conto che il 65% degli edifici esistenti ha più di 30 anni.
 
Durante il seminario e la tavola rotonda è emerso più volte il tema del riordino degli incentivi legati all'efficienza energetica. Si stima che il recupero del 55% sugli investimenti effettuati a tale scopo abbia dato origine a ben 600.000 interventi. In particolare, è emersa l'esigenza di una maggiore certezza e costanza di tali strumenti per potere dare garanzie agli operatori. In positivo, però, è stato registrato l'allargamento del sistema degli incentivi al settore pubblico.

Un altro tema particolarmente attuale è legato alla definizione di edificio ad energia quasi zero. La nuova "Direttiva 2010/31/CE EPBD recast" prevede infatti dal 2020 l'obbligo della costruzione di edifici ad energia "quasi zero". Emmanuel Cabau, rappresentante della Commissione Europea, ha fornito importanti chiarimenti su cosa si debba intendere per questa tipologia di edifici, mostrando come si debbano realizzare procedure di calcolo che tengano conto dei consumi energetici, ma anche degli investimenti effettuati e dei risparmi monetari ottenuti.

L'incontro ha mostrato anche come in tutti i Paesi europei si avverta l'esigenza di un approfondimento del sistema di certificazione. I certificati delle diverse nazioni oggi non sono comparabili tra loro, le procedure di calcolo utilizzate a volte sono ambigue, non esistono pressoché in tutti gli Stati dei registri nazionali; infine, le competenze richieste ai certificatori variano enormemente da Stato a Stato.

In questo contesto, è stata più volte sottolineata l'importanza dell'iniziativa del Comitato Termotecnico Italiano che, nei prossimi 14-15 giugno, darà vita al primo "Forum nazionale della Certificazione Energetica" con l'obiettivo di creare un luogo di confronto costruttivo e reale fra le diverse regioni italiane.


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in vetrina
La casa modello: ecologia è economia

casa certificata.gif     casa-fotovoltaico.gif

Per ogni Kilowatt elettrico o termico risparmiato grazie ad una efficace progettazione dell'involucro edilizio, un alloggio risparmia circa 1 € all'anno per ogni m2. Un salto di classe energetica comporta un miglioramento prestazionale di 20/30 Kw/m2, pertanto un alloggio di circa 100 m2 può risparmiare circa 200/300 € anno. Un buon isolamento permette quindi di riscaldare (INVERNO) e raffrescare (ESTATE) l'ambiene abitativo, impiegando minore energia e risparmiando molti soldi. La legislazione permette inoltre di usufruire di incentivi, finanziamenti e detrazioni fino al 55%.

contributi fino a 7000€ per edifici certificati
Per il settore dell'edilizia di particolare interesse il contributo per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, previsto in misura pari ad 83 euro per metro quadro di superficie utile fino ad un massimo di 5000 euro in caso di fabbisogno energetico migliorato del 30% (Classe B), ed in misura pari a 116 euro per metro quadro di superficie utile fino ad un massimo di 7000 euro in caso di fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A).
D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento decreto 11.03.2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010 è stato pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici” firmato, lo scorso 25 gennaio,  dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola.
Il decreto modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008.
Riportiamo di seguito una tabella in cui sono raffrontati i limiti contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto per ciascuna delle 6 zone climatiche.

 

Zona
climatica
Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre comprensive di infissi
Coperture Pavimenti *
Attuale Nuovo Attuale Nuovo Attuale Nuovo Attuale Nuovo
A 0,56 0,54 0,34 0,32 0,59 0,60 3,9 3,7
B 0,43 0,41 0,34 0,32 0,44 0,46 2,6 2,4
C 0,36 0,34 0,34 0,32 0,38 0,40 2,1 2,1
D 0,30 0,29 0,28 0,26 0,30 0,34 2,0 2,0
E 0,28 0,27 0,24 0,24 0,27 0,30 1,6 1,8
F 0,27 0,26 0,23 0,23 0,26 0,28 1,4 1,6

* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

Il decreto modifica, inoltre, i requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni qualora l`intervento di riqualificazione energetica globale dell`edificio preveda la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili) che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05.
Il Ministrero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria.
Un’ulteriore modifica riguarda i generatori di calori alimentati a biomassa: ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica, deve essere considerata una quota di energia pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.
In tal modo, secondo il Ministero, si tiene conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).

Un’ultima modifica riguarda le metodologie per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: viene definitivamente chiarito, nei casi in cui è espressamente previsto, che si può utilizzare indifferentemente lo schema di procedura semplificata di cui all’allegato G al DM 7/4/2008 o quello previsto all’allegato 2 al DM 26/6/2009.


[*Fonte ACCA]

FOTOVOLTAICO
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi edifici

Permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti che producano almeno 1 kW per unità abitativa
I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni; successivamente, lla Legge 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010.
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(Estratto da Edilportale)
LIGURIA - FINANZIAMENTI ALLE RISORSE RINNOVABILI NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
La Regione Liguria, con pubblicazione sul BUR n. 47 del 25 novembre 2009, parte II, ha approvato un bando finalizzato ad incentivare la realizzazione di interventi destinati al risparmio energetico e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia elettrica, termica o energia termica ed elettrica combinata da parte delle imprese disciplinate nel TU in materia di strutture turistico-ricettive e balneari".
Possono beneficiare del bando le aziende pubbliche e private disciplinate dalla LR n.2/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari", iscritte al registro delle imprese e attive al momento della presentazione della domanda. Sono dichiarati ammissibili gli interventi finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia elettrica, termica o energia elettrica e termica combinata.
Per interventi finalizzati al risparmio energetico si devono intendere quelle iniziative sugli involucri edilizi e/o sugli impianti in grado di garantire una riduzione complessiva dei consumi di energia primaria da fonte fossile e delle relative emissioni di CO2.
Sono ammesse al bando le seguenti spese:

- fornitura dei materiali e componenti;
- installazione e posa in opera, opere accessorie strettamente connesse all'intervento;
- progettazione e direzione lavori sicurezza lavoro e collaudo nel limite del 10% delle voci di spesa precedenti;
- certificazione energetica ai sensi dell'art. 28 LR22/07.
Gli interventi, per poter essere ammessi al bando,devono essere avviati e fatturati successivamente alla pubblicazione del bando.
Non sono ammissibili interventi inferiori a € 10.000.

Gli interventi vengono finanziati con un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa totale ammessa.
Il contributo concesso per ciascuna domanda non può essere superiore al limite massimo di € 100.000 euro.
Le domande di adesione al bando devono essere inviate, entro il 28 febbraio 2010, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria
- ARE Liguria S.p.A. -
Via XX Settembre, 41
16121 Genova

 detrazioni 55% Riduci
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:
  • dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA - NUOVO REGOLAMENTO REGIONE LIGURIA
La Regione Liguria aggiorna la normativa in materia di certificazione energetica degli edifici. È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale il Regolamento n. 1 del 22 gennaio 2009 che sostituisce il Regolamento n. 6 dell’8 novembre 2007, attuativo dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).
Il nuovo Regolamento definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia; i requisiti minimi prestazionali degli edifici; la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; la procedura per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica; le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.
I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti:
a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio;
b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
c) il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale;
d) il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
e) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;
f) il fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale.
fotovoltaico in edilizia
Il milleproroghe approvato al Senato: proroghe per obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e norme tecniche.
Lo scorso 12 febbraio il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
Il D.L. 207/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 Dicembre 2008 e più noto come Milleproroghe, durante la conversione, ha subito alcune modifiche che riguardano, in particolare, l’obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il periodo transitorio per le norme tecniche delle costruzioni.
Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), all’articolo 4,comma 1-bis, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
L’art. 27 comma 1 octies del disegno di legge di conversione appena approvato al Senato rinvia al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore delle citate disposizioni dell’art. 4 comma 1-bis T.U.
Il testo in questione prevede, al comma 1 septies dell’art. 27, la proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle norme tecniche per le costruzioni (coesistenza di precedente e nuova disciplina, prevista dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con L. 31/2008)
decreto Efficienza energetica: bonus volumetrici
Il D.Lgs n. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 3/07/2008.
L'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
  • gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
  • il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).
Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:
  • alle distanze minime tra edifici;
  • alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • alle altezze massime degli edifici.
Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:
  • nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
  • nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici (comma 3) sui tetti degli edifici, con la stessa inclinazione ed orientamento della falda e che non alterino la sagoma dell'edificio sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti a DIA.
Il Decreto prevede l'invio di una semplice comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.
Analoga procedura è prevista per l'installazione di singoli generatori eolici (con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e con diametro non superiore a 1 m).
5 per mille
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