LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA
In Europa manca poco per l’attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Questa direttiva dice, in poche parole, che gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti l'efficenza nel consumo energetico. Questa direttiva europea viene attuata in Italia via il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
COS' E' IL CERTIFICATO ENERGETICO
Il certificato energetico è un documento, preparato da profesionisti qualificati e abilitati, dal quale si può capire come è stato realizzato l' edificio da punto di vista dell' isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico.
Un edificio mal isolato o che non ha nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente produrrà delle spese in più per il proprietario o inquilino. Ecco quindi che il certificato energetico riesce a dare delle informazioni sulla tipologia del fabbricato che si sta acquistando o affittando sotto l' aspetto del risparmio energetico.
TEMPISTICA PER L'INTRODUZIONE IN ITALIA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L'ultimo decreto legislativo nella materia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre 2006, modifica alcune parti del D.Lgs. n. 192/2005 e fissa le «tappe» di implementazione che sono previste:
- dal 1° luglio 2007 scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione all'8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare; dalla stessa data diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 mq, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento.
- Dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.
Lo schema di decreto provvede inoltre a fissare una disciplina transitoria in base alla quale - fino a quando non saranno emanate e rese operative le linee guida - la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori.
Ma in realtà, anche se viene richiesto dalla legislazione solo per l'atto di messa sul mercato e di compravendita dell'immobile, è anche di molta utilità per chi desidera capire l'efficenza del suo sistema energetico immobiliare, e se ci sono potenzialità economicamente giustificabili, attuare l'investimenti per ridurre il consumo di energia e risparmiare denaro - anche se non c'è nessuna intenzione di vendere l'immobile.
CONTENUTI DEL CERTIFICATO ENERGETICO:
Il certificato energetico di un edificio o di una unità immobiliare è l’atto che documenta l’entità del fabbisogno di energia primaria convenzionalmente necessaria in un anno per:
a) il riscaldamento degli ambienti;
b) la produzione di acqua calda sanitaria;
c) il condizionamento estivo.
e deve includere:
a) Dati energetici dell’edificio
b) Valori di riferimento di legge
c) Suggerimenti in merito agli interventi più significativi e convenienti per aumentare l’efficienza energetica
Deve includere, tra l'altro:
- Relazione tecnica – accertamenti ed ispezioni
- Modalità della Documentazione progettuale (prevista entro 180 gg.)
- Relazione delle prestazioni energetiche e deve essere consegnata ai Comuni a fine lavori con asseverazione da parte della D.L.
Il certificato deve indicare in forma sintetica le prestazioni termiche oggettive dell’edificio e dei relativi impianti in modo comprensibile all’utente (le prestazioni potranno eventualmente essere espresse su una scala di riferimento che ne faciliti la valutazione).
Oltre ai dati e alle caratteristiche generali degli edifici e degli impianti la certificazione deve indicare:
- il fabbisogno convenzionale di energia utile calcolato in conformità con la normativa UNI;
- i rendimenti coerenti con il tipo di impianto (di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione);
- il consumo convenzionale di riferimento tenendo debito conto anche dei consumi di energia elettrica in termini di energia primaria.
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* Testo tratto da www.elenco-certificazione-energetica.it